In virtù della sua natura non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs n.117 del 03/07/2017 e che, pertanto, relativamente alle liberalità erogate, i donatori possono optare:

Se persone fisiche: per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di € 30.000,00 ovvero dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 10% del reddito; se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell'art.83, del D.Lgs n.117 del 03/07/2017).

Se imprese: dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 10% del reddito, se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del 03/07/2017).